Il Circolo Culturale “la Ginestra” è la principale delle attività portate avanti dalla Associazione Culturale Agorà, che nasce ad Ostia nel 1994.
Nello statuto dell’associazione, all’art. 2, si legge: “L’Associazione si propone lo sviluppo e la crescita dell’individuo”.
L’intenzione quindi, fin da subito, quella di attivarsi sul territorio dell’allora Municipio Roma13 nel campo della educazione permanente.
In questi ormai quasi 30 anni di attività, l’associazione si è avvalsa del contributo di docenti di profilo qualificato. Grazie al loro lavoro, ha potuto raggiungere un cospicuo numero di utenti, con una proposta di carattere culturale sempre e da sempre attenta allo spessore e alla serietà.
Le attività del Circolo si caratterizzano per l’originalità delle proposte culturali, frutto in molti casi di impegnativi lavori di ricerca, e mai legate ai “programmi scolastici”, e per la serietà dell’impostazione metodologica, rigorosamente improntata ad una didattica di tipo interattivo.
Dal settembre 2022, dopo quasi di due anni di pausa obbligata, le attività sono tornate a tenersi nella sede storica presso i locali dell’I.C. “Via Giuliano da Sangallo”.
Consiglio direttivo
- Luciano Di Blasio – Presidente
- Lucia Ignagni – Direttore Didattico
- Daniele Mellani – Direttore Amministrativo
Regolamento
Capo I – Finalità
Art. 1: l’associazione culturale Agorà organizza il Circolo Culturale ‘la Ginestra’ (C.C.L.G.). Oggetto di questa iniziativa è la creazione di un polo di educazione permanente, allo scopo di proporre agli iscritti occasioni di arricchimento e scambio culturale ed umano, attraverso l’istituzione di corsi di studio a cadenza settimanale ed altre iniziative.
Art. 2: il C.C.L.G. rientra a pieno titolo nelle attività promosse dall’associazione culturale Agorà, nello statuto della quale all’articolo 2 si legge: “l’associazione si propone lo sviluppo e la crescita dell’individuo attraverso l’aggregazione nel tempo libero… a tal fine l’associazione curerà l’organizzazione di attività culturali e integrative”.
Capo II – Consiglio direttivo
Art. 3: il consiglio direttivo è composto da tre membri: il Presidente, il Direttore Didattico e il Direttore Amministrativo.
Art. 4: il Presidente è di diritto il responsabile legale dell’associazione culturale Agorà, e viene eletto secondo le modalità statutarie di detta associazione.
Art. 5: il Presidente nomina il Direttore Didattico, che rimane in carica per un triennio.
Art. 6: il Direttore Didattico, sentito il Presidente, nomina il Direttore Amministrativo, che rimane in carica un anno.
Art. 7: il consiglio direttivo ha il compito di:
- organizzare le attività didattiche rivolte agli iscritti;
- esaminare e coordinare le attività extradidattiche proposte dai singoli docenti;
- deliberare il calendario annuale dei corsi;
- deliberare, ove si rendesse necessario e previo parere unanime dei membri del consiglio, eventuali deroghe al presente regolamento;
- proporre modifiche di regolamento, che saranno poi sottoposte all’approvazione dell’assemblea dell’associazione culturale Agorà.
Art. 8: il consiglio direttivo viene convocato dal direttore, in via ordinaria, due volte l’anno, e ogni qualvolta lo stesso direttore lo ritenga necessario.
Capo III – Norme generali
Art. 9: per l’iscrizione è necessario adempiere a tutti gli obblighi amministrativi annualmente richiesti e compilare il modulo di iscrizione.
Art. 10: gli studenti possono frequentare solo i corsi cui risultano iscritti.
Art. 11: l’attivazione dei singoli corsi è relazionata ad un numero minimo di 12 iscritti.
Art. 12: l’iscrizione ai corsi è vincolata, per motivi di sicurezza, ad un numero massimo di iscritti.
Art. 13: il mezzo ordinario di comunicazione della segreteria e della direzione è la bacheca, che pertanto si invita a consultare con regolarità.
Art. 14: in caso di eventuale assenza dei docenti, la segreteria provvederà ad avvertire per tempo gli studenti attraverso la bacheca. Nel caso in cui il docente non sia nelle condizioni di poter comunicare la propria assenza in tempo utile, la segreteria non si impegna ad informare telefonicamente dell’assenza gli studenti.
Art. 15: le attività del C.C.L.G. sono vincolate al rispetto della convenzione stipulata con la scuola che la ospita ed all’osservanza del presente regolamento.
Art. 16: nel caso in cui la scuola ospitante abbia occasionale necessità di usufruire dei locali interessati dalla convenzione, il C.C.L.G. è tenuto a rispettare questa esigenza.
Art. 17: nel caso di mancata osservanza del presente regolamento, l’iscrizione è da considerarsi decaduta.

